Statuto Regione Siciliana

  Lo statuto della Regione Siciliana, redatto dall'assessorato ai lavori pubblici, è un documento pubblico in free download (pur con qualche errore ortografico) in formato Word all'indirizzo: http://www.regione.sicilia.it/lavoripubblici/geniocivileag/lglst/statuto regione siciliana.doc (83.456 byte)

Stemma Regione Siciliana
Regione Siciliana

STATUTO


Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana.

UMBERTO II RE D'ITALIA

    Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;
    Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n.98;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
    Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico
  È approvato, nel testo allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei ministri, lo Statuto della Regione Siciliana.
  Lo Statuto predetto sarà sottoposto all'Assemblea costituente, per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato.

    Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

    Dato a Roma, addì 15 Maggio 1946.

    UMBERTO

    DE GASPERI - NENNI - CIANCA - ROMITA - TOGLITTI - SCOCCIMARRO - CORBINO - BROSIO - DE COURTEN - CEVOLOTTO - MOLE' - CATTANI - GULLO - LOMBARDI - SCELBA - GRONCHI - BARBARESCHI - BRACCI - GASPAROTTO.

  Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI. Registrato con riserva alla Corte dei Conti, addì 9 giugno 1946. Atti del Governo, registro n° 10, foglio n° 224 - Frasca .


Statuto della Regione Siciliana
G.U.R.I. 10 giugno 1946, n. 133, s.o. n. 3

  • Art. 1
      La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.
      La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

    TITOLO I
    Organi della Regione

  • Art. 2
      Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionali. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

    Sezione I
    Assemblea regionale

  • Art. 3
      L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.
      L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.
      Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione, non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.
      La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.
      I Deputati regionali rappresentano l'intera Regione.
    (vedi Modifiche al "Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455" inserite nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n° 3)

  • Art. 4
      L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

  • Art. 5
      I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

  • Art. 6
      I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

  • Art. 7
      I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

  • Art. 8
      Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.
      Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.
      L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.
      Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.
      (V.D.P.R. 5 agosto 1961, n. 784)

    Sezione II
    Presidente regionale e Giunta regionale

  • Art. 9
      Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.
      La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell'Amministrazione.

  • Art. 10
      Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dall'Assessore da lui designato.
      Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

    TITOLO II
    Funzioni degli organi regionali

    Sezione I
    Funzioni dell'Assemblea regionale

  • Art. 11
      L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

  • Art. 12
      L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.
      I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.
      I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

  • Art. 13
      Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.
      Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2°, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
      Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

  • Art. 14
      L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
        a) agricoltura e foreste;
        b) bonifica;
        c) usi civili;
        d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
        e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
        f) urbanistica;
        g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
        h) miniere, cave, torbiere, saline;
        i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale;
        l) pesca e caccia;
        m) pubblica beneficenza ed opere pie;
        n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
        o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
        p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
        q) stato giudico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
        r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
        s) espropriazione per pubblica utilità.
  • Art. 15
      Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione Siciliana.
      L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.
      Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

  • Art. 16
      L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

  • Art. 17
      Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:
        a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
        b) igiene e sanità pubblica;
        c) assistenza sanitaria;
        d) istruzione media e universitaria;
        e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
        f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
        g) annona;
        h) assunzione di pubblici servizi;
        i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.
  • Art. 18
      L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

  • Art. 19
      L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.
      L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato:
      All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

    Sezione II
    Funzioni del presidente e della giunta regionale

  • Art. 20
      Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12, 13 comma 1 e 2, 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.
      Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

  • Art. 21
      Il Presidente è capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.
      Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di singole funzioni statali.
      Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

  • Art. 22
      La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazioni e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

    TITOLO III
    Organi giurisdizionali

  • Art. 23
      Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.
      Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.
      I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, da Governi dello Stato e della Regione.
      I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

  • Art. 24
      E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.
      Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.
      L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.
      (Articolo illegittimo: sentenza Corte Costituzionale n. 38/1957 e n. 6/1970)

  • Art. 25
      L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:
        a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
        b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini dell'efficacia dei medesimi entro la Regione.
      (Articolo illegittimo: sentenza Corte Costituzionale n. 38/1957)

  • Art. 26
      L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.
      (Articolo illegittimo: sentenza Corte Costituzionale n. 6/1970)

  • Art. 27
      Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte (leggi "Corte costituzionale") i giudizi di cui agli artt. 25.

  • Art. 28
      Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnare davanti l'Alta Corte (leggi "Corte costituzionale").

  • Art. 29
      L'Alta Corte (leggi "Corte costituzionale") decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.
      Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte (leggi "Corte costituzionale") sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

  • Art. 30
      Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti all'Alta Corte (leggi "Corte costituzionale") le leggi dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

    TITOLO IV
    Polizia

  • Art. 31
      Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.
      Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.
      Il Presidente ha anche diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia.
      Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

    TITOLO V
    Patrimonio e finanze

  • Art. 32
      I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

  • Art. 33
      Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.
      Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio della Regione.

  • Art. 34
      I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

  • Art. 35
      Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

  • Art. 36
      Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati della medesima.
      Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e, le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

  • Art. 37
      Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
      L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

  • Art. 38
      Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.
      Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.
      Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

  • Art. 39
      Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
      Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.
      Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi del lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

  • Art. 40
      Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
      E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

  • Art. 41
      Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

    Disposizioni transitorie

  • Art. 42
      L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.
      Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

  • Art. 43
      Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.


    Decreto legislativo 25 marzo 1947, n. 204
    G.U.R.I. 17 aprile 1947, n. 89

    Norme per l'attuazione dello Statuto della Regione Siciliana approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e disposizioni transitorie.

    TITOLO I
    Degli organi della regione

    Sezione I
    Disposizioni relative all'Assemblea regionale

  • Art. 1
      L'Assemblea regionale, per la prima adunanza, è convocata dall'Alto Commissario per la Sicilia entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, con invito da notificarsi ai deputati, a domicilio, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
      L'avviso di convocazione deve essere pubblicato negli stessi termini nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
      L'invito deve contenere l'ordine del giorno della seduta.
      Per le successive adunanze l'Assemblea è convocata dal suo Presidente con le modalità previste dai comma precedenti.

  • Art. 2
      La presidenza provvisoria dell'Assemblea, nella prima adunanza, è assunta dal deputato più anziano di età.
      I due deputati più giovani tra i presenti funzionano da segretari.

  • Art. 3
      L'Assemblea nella prima adunanza procederà:
        a) alla convalida della elezione dei propri componenti;
        b) alla costituzione dell'ufficio definitivo di presidenza con la elezione del presidente, dei due vice presidenti, di tre segretari e di tre questori.
  • Art. 4
      Fino a quando l'Assemblea non avrà approvato il proprio regolamento interno, saranno applicate le norme vigenti per l'Assemblea nazionale per:
        a) la convalida degli eletti, l'elezione dei componenti l'ufficio definitivo di presidenza e delle commissioni permanenti;
        b) le adunanze, le discussioni, le deliberazioni e votazioni;
        c) le interpellanze, le interrogazioni e le mozioni.
        (vedi regolamento interno A.R.S.)
  • Art. 5
      Fino a quando l'Assemblea non avrà approvato il regolamento previsto dall'articolo precedente, l'ordinamento dei propri uffici ed il regolamento per il personale dipendente:
        a) il personale per il funzionamento degli uffici stessi è scelto dal Presidente fra i funzionari in servizio presso gli uffici della Regione;
        b) ogni commissione permanente è costituita da cinque deputati ed elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario;
        c) il numero e la competenza delle commissioni saranno stabilite dall'ufficio di presidenza. Si dovranno, però, in ogni caso costituire una Commissione per la convalida dei deputati eletti ed una Commissione per il regolamento interno.
        (vedi regolamento interno A.R.S.)
  • Art. 6
      La formula del giuramento che i deputati prestano nell'Assemblea prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, è la seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione e di esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione Siciliana".

  • Art. 7
      I rappresentanti degli interessi professionali che devono partecipare alle riunioni delle commissioni dell'Assemblea per la elaborazione dei progetti di legge a sensi dell'art. 12 dello Statuto, sono nominati dalle stesse commissioni di volta in volta, secondo le materie, fra i membri delle camere di commercio, industria ed agricoltura, delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e dei consigli degli ordini professionali.
      I membri predetti devono essere designati, ai fini della nomina, dagli organi ed enti ai quali appartengono.
      I rappresentanti degli organi tecnici regionali sono nominati dalle commissioni, allo stesso scopo previsto dal comma precedente, fra i tecnici dipendenti dagli uffici regionali e fra i professori delle facoltà universitarie della Regione.
      I rappresentanti previsti nei comma precedenti hanno voto consultivo.
      Il trattamento ad essi dovuto sarà determinato dall'Assemblea regionale.

    Sezione II
    Disposizioni relative al presidente regionale ed alla giunta regionale

  • Art. 8
      Costituito l'ufficio definitivo di presidenza ai sensi del precedente art. 3, l'Assemblea procederà, a scrutinio segreto, alla elezione del presidente regionale, di otto assessori effettivi e di quattro supplenti.

  • Art. 9
      La elezione del presidente regionale è fatta a maggioranza assoluta di voti, e non è valida se alla votazione non sono intervenuti i due terzi dei deputati assegnati alla Regione.
      Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.
      Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta predetta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti.
      Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta di voti, si procede nella seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

  • Art. 10
      Le elezioni degli assessori effettivi e supplenti avranno luogo con votazioni distinte, a scrutinio segreto, con l'intervento di almeno metà dei deputati assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di voti.
      Dopo due votazioni consecutive si procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione, ed a parità di voti rimane eletto il più anziano di età.

  • Art. 11
      La Giunta regionale delibera a maggioranza assoluta di voti, ed in caso dei parità prevale il voto del Presidente.

    TITOLO II
    Norme giuridiche emanate dall'assemblea e dal governo regionale

    Sezione I
    Disposizioni relative alla promulgazione e pubblicazione
    delle leggi e dei regolamenti

  • Art. 12
      Per la promulgazione delle leggi approvate dall'Assemblea regionale sarà usata la seguente formula:
      "Regione Siciliana"
      "L'Assemblea regionale ha approvato"
      "Il Presidente regionale promulga"
      Al testo della legge seguirà la formula finale:
      "La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".
  • Art. 13
      I regolamenti del Governo regionale sono emanati con decreto del presidente regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.
      Per la promulgazione dei regolamenti sarà usata la seguente formula finale che seguirà al testo del provvedimento:
      "Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

  • Art. 14
      Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale, oltre che pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, debbono essere pubblicati per notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
      Per la pubblicazione predetta, alle leggi e ai regolamenti della Regione sarà fatto lo stesso trattamento prescritto per la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato.

    Sezione II
    Disposizioni relative alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

  • Art. 15
      La pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana si farà alla fine di ogni settimana, ed in via eccezionale quando occorre.
      La "Gazzetta" sarà divisa in tre parti:
        nella prima saranno pubblicate tutte le leggi della Regione ed i decreti del Governo regionale, nonché tutte le normali e le circolari esplicative dei provvedimenti del Governo regionale;
        nella seconda saranno pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione e, su richiesta degli interessati, gli annunzi e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
        nella terza saranno pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione nei fogli degli annunzi legali delle province e quelli liberamente richiesti dagli interessati.
      I fogli degli annunzi legali delle province sono sostituiti a tutti gli effetti dalla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

  • Art. 16
      La direzione, l'amministrazione e la redazione della "Gazzetta" sono affidate ad un ufficio dell'Amministrazione regionale.
      Per le inserzioni, gli abbonamenti e per quant'altro non previsto dal presente decreto saranno applicate, in quanto possibile, le norme vigenti per la Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    Disposizione finale

  • Art. 17
      Le disposizioni del presente decreto rimarranno in vigore fino a quando non sarà altrimenti disposto dalle leggi regionali.


    Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2
    G.U.R.I. 9 marzo 1948, n. 58

    Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione Siciliana.

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visto il primo comma della XVII disposizione transitoria e l' art. 116 della Costituzione:

    PROMULGA

    la seguente legge costituzionale, approvata dall' Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

  • Art. 1
      Lo Statuto della Regione Siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, fa parte delle leggi costituzionali della repubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione.
      Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato e dalla Regione saranno, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia.
      (comma illegittimo: decreto 19 luglio/10 settembre 1948 dell'Alta Corte)

  • Art. 2
      La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

      La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addì 26 febbraio 1948.

    DE NICOLA

    DE GASPERI

      Visto, il Guardasigilli: GRASSI (Gazzetta Ufficiale della R.I. n.58 del 9 marzo 1948).

      Convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.2


    Modifiche al "Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455" inserite nella legge costituzionale 12 aprile 1989, n° 3
    (Articolo attualmente in vigore, in rosso le parti modificate rispetto all'originale)

    Sezione I
    Assemblea regionale

  • Art. 3
      L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.
      I Deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.
      La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

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