L'autonomia negata
Lo Statuto della Regione Siciliana
Deleghe di potere
Nel pubblicare lo Statuto della Regione Siciliana (10 Giugno 1946) abbiamo trovato varie versioni dello stesso su altrettanti siti diversi. In quasi tutti c'e' la versione originaria dello Statuto (a firma del Re Umberto II) senza le modifiche apportate allo stesso nel corso degli anni.
Continuando le ricerche e approdando al sito della Regione Siciliana abbiamo trovato una versione abbastanza recente (pur se con qualche errore di ortografia) dello Statuto che sancisce la nostra autonomia come regione.
Ma è una vera autonomia? Esaminando l'articolo 20 si legge:
Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12, 13 comma 1 e 2, 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. [...]
In pratica nello Statuto si elencano una serie di materie di competenza della regione che però deve gestire nei "limiti delle leggi costituzionali dello Stato" e si dice che per tutto il resto ci si deve conformare alle direttive del Governo dello Stato. Sembrerebbe una palese negazione di una qualsiasi autonomia.
Nel 1996 I Consigli regionali delle Regioni Calabria, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Lombardia e Puglia presentarono la richiesta di un referendum per l'Abolizione dei poteri di direttiva dello Stato sulle funzioni amministrative statali delegate alle Regioni e la Corte Costituzionale dichiarò inammissibile il referendum per un serie di motivi tra i quali si legge: " [...] Ora, che sussista, sul piano costituzionale, un potere di direttiva vincolante nei confronti delle Regioni in ordine all'esercizio delle funzioni ad esse delegate ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione -- potere insussistente invece, in linea di principio, relativamente alle funzioni amministrative proprie della Regione --, e che tale potere spetti al Governo centrale, č stabilito in modo esplicito dall'art. 121, quarto comma, della Costituzione, lā dove si prevede che il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione "conformandosi alle istruzioni del Governo centrale".
Anche se non vi fosse tale esplicito disposto, non potrebbe probabilmente non riconoscersi al Governo, sempre sul terreno costituzionale, un potere di direttiva nei confronti delle Regioni in ordine all'esercizio delle funzioni delegate, essendo implicita nella stessa figura della delega la possibilitā per il delegante di indirizzare l'esercizio delle attivitā del delegato: cosė che il disposto dell'art. 121, quarto comma -- non a caso ripreso, talvolta con formule testualmente identiche, in tutti gli statuti speciali ove si fa riferimento alla delega di funzioni amministrative dallo Stato alla Regione o all'esercizio da parte di questa di funzioni proprie dello Stato (cfr. art. 20, primo comma, secondo periodo, statuto Regione Siciliana; art. 47, primo comma, e art. 49, secondo periodo, statuto Sardegna; art. 44, secondo comma, statuto Valle d'Aosta; art. 41 statuto Trentino-Alto Adige; art. 45, primo comma, statuto Friuli-Venezia Giulia) -- non fa che ribadire espressamente un principio giā implicito nel sistema costituzionale. [...] (Sentenza n.24 anno1997 della Corte Costituzionale - 30 Gennaio 1997)
Quindi leggendo tra le righe si capisce che si nega la possibilità di una maggiore autonomia alle altre regioni prendendo come esempi le regioni a statuto speciale che, pur fregiandosi di un'autonomia sulla carta, hanno un potere "delegato" e in ogni caso subordinato a precise direttive del Governo centrale.
|