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Data invio: venerdì 15 dicembre 2000 11.26
Da: "Luciana F." <noname@xxx.it>
A: <morganaweb@morganaweb.com>
Oggetto: Articolo Medicine Non Convenzionali
  Vorrei sapere come trovare il testo della sentenza della corte di cassazione n. 2652. Per me è molto importante. Ho una figlia seriamente danneggiata da una vaccinazione obbligatoria, e può usare solo le medicine omeopatiche in quanto è seriamente allergica.
  Anche se la Sanità ha riconosciuto di avere causato il danno, a tutt'oggi dopo quasi sette anni, tutto il carico della spesa sanitaria (comprese visite, esami clinici e farmaci) è a totale carico della famiglia.
   Grazie.


La nostra risposta

  Premesso che la vaccinazione obbligatoria NON ci sembra una pratica giusta in quanto i casi di danni da vaccino non sono pochi segnaliamo che studi francesi dimostrano che i cippi virali sono mutati evolvendosi, quindi si rischiano malattie più gravi per le popolazioni che a causa della loro povertà non possono vaccinarsi (Notizia da LE MONDE del 18/09/2000).

  Per quanto riguarda la Sua richiesta non abbiamo trovato la sentenza 2652 della Corte di Cassazione: attualmente le sentenze per l'anno 2000 sono meno di 600 e quindi il numero 2652 non puo' riferirsi alla sentenza 2000/652. Dobbiamo anche segnalare che il sito della Corte Costituzionale NON permette di consultare (se non a pagamento) i documenti relativi alle sentenze che in teoria dovrebbero essere accessibili a tutti
  Per assonanza col Suo caso pensiamo che la sentenza esatta da Lei cercata sia la 522 del 15 novembre 2000 (2000/522) rintracciabile all'indirizzo http://www.giurcost.org/.
  Purtroppo la conclusione della Corte Costituzionale nella sentenza (che può trovare tramite il motore di ricerca interno del sito segnalato) conclude con la seguente frase:

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come integrati dall’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
  Nel caso avesse ancora bisogno di altre informazioni può liberamente rivolgersi a noi.
  Distinti saluti
Lo Staff di MorganaWeb

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